Cos'è la CONFORMITÀ CATASTALE e URBANISTICA?

martedì 24 maggio 2022   Nessun commento
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Cos'è la CONFORMITÀ CATASTALE e URBANISTICA?

Dal 1º luglio 2010, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, la commerciabilità dei fabbricati è subordinata anche all’attestazione di conformità dei dati e delle planimetrie catastali depositate in catasto allo stato di fatto.

Quando si parla di “conformità” dell’immobile ci si riferisce a due aspetti diversi in ambito immobiliare, e una serie di documenti che, fisicamente, risiedono in due posti distinti.

Il Primo e il Comune, dove bisogna effettuare una prima verifica riguardante la conformità “urbanistica”. Ossia l’immobile deve essere uguale al progetto originario depositato presso gli uffici comunali, che a suo tempo avevano dato il permesso a costruire. Se nel corso degli anni ci sono state modifiche sostanziali, per esempio è stato abbattuto un muro, è stata aperta una finestra che non esisteva, e stata spostata la cucina da una stanza all'altra dell'abitazione o addirittura è aumentata la volumetria, queste modifiche dovevano essere regolarmente accompagnate da denuncia dei lavori e dall’ok del Comune. In mancanza di questi requisiti, siamo in presenza di un abuso edilizio. 

Il secondo e il catasto "Agenzia Entrate", qui è possibile reperite con una semplice visura la planimetria catastale "DISEGNO" depositato, anche in questo caso bisogna verificare che ci sia perfetta aderenza tra la planimetria e lo stato dei luoghi attuale dell'immobile.

Tutta questa documentazione sia del comune "progetto" sia del catasto "planimetria" deve essere perfettamente allineata allo stato attuale del'immobile.

Per tutte le irregolarità urbanistiche, è indispensabile rivolgersi a un TECNICO ABBILITATO "che per legge" e l'unico a poter dialogare con il Comune e sistemare la situazione.

Per quanto riguarda il catasto, esiste invece una procedura on line che si può esperire con l’Agenzia delle Entrate e che permette di sistemare alcuni dati. In alcuni casi, è sufficiente la comunicazione a distanza. Altrimenti, se il Fisco necessita di ulteriori documenti, chiamerà il cittadino per fissare un appuntamento. I dati che si possono correggere con questa procedura riguardano l’intestazione del proprietario, i dati identificativi dell’immobile (foglio, particella, subalterno).

 




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